Regolamento BPR sull’uso dei biocidi

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Il BPR è il regolamento (UE) n 528/2012 sui biocidi, che disciplina l’immissione sul mercato e l’uso di biocidi utilizzati per la proteggere l’uomo, gli animali, i materiali o gli articoli da organismi nocivi, quali parassiti o batteri, mediante l’azione dei principi attivi contenuti nel biocida. Il BPR abroga e sostituisce la direttiva n. 98/8/CE sui biocidi. Lo scopo del regolamento sui biocidi è migliorare il funzionamento del mercato dei biocidi all’interno dell’UE, garantendo, al contempo, un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Prima di poter essere immessi sul mercato tutti i biocidi necessitano di un’autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere precedentemente approvati, a eccezione di quelli soggetti a revisione.

I produttori di biocidi hanno l’obbligo di predisporre le schede di dati di sicurezza e le specifiche dei principi attivi e degli altri ingredienti utilizzati per la fabbricazione del biocida.

I biocidi sono più sicuri se le schede di sicurezza sono tradotte correttamente.

Esempi: i biocidi sono classificati in 22 tipi di prodotto (di cui al titolo V del BPR) raggruppati in quattro aree principali di applicazione:

  • disinfettanti, per uso domestico e industriale,
  • preservanti per prodotti naturali e fabbricati;
  • prodotti per il controllo degli animali nocivi;
  • altri biocidi specifici, per esempio, prodotti antincrostazione.
  • Nell’allegato II sono fornite le descrizioni di ciascun tipo di prodotto.

Principio attivo indica una sostanza o un microrganismo che agisce su o contro gli organismi nocivi.

Il BPR comprende anche disposizioni specifiche per i nanomateriali, sia nei principi attivi sia nei biocidi.

Articolo trattato indica qualsiasi sostanza, miscela o articolo trattati con, o contenenti intenzionalmente, uno o più biocidi.

Esempi: pelletteria, mobili in legno, prodotti da bagno, utensili da cucina – praticamente qualsiasi prodotto di consumo non alimentare, fabbricato o importato nel mercato dell’UE, se è stato trattato con o contenente intenzionalmente uno o più biocidi.

Fonte: echa.europa.eu/

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